Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici o semplicemente ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questa ordinanza offre spunti cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante contestava la propria condanna, sollevando due principali motivi di doglianza. Il primo motivo riguardava il giudizio sulla sua responsabilità penale, mentre il secondo criticava il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse stata proposta con colpa, dato che i motivi erano palesemente privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti principali, uno per ciascun motivo di ricorso.
Primo Motivo: Ripetitività delle Censure
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza impugnata. Ripetere le stesse difese senza attaccare il ragionamento del giudice di secondo grado non costituisce un valido motivo di ricorso.
Secondo Motivo: Genericità della Critica
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato considerato generico. L’imputato si era limitato a contestare in modo vago il diniego delle attenuanti generiche e l’entità della pena, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno invece rilevato che la sentenza d’appello era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo adeguatamente considerato le deduzioni difensive. Un ricorso efficace deve individuare specifiche illogicità o carenze nel ragionamento del giudice, non limitarsi a un generico dissenso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare motivi specifici, nuovi e pertinenti, che mettano in luce vizi di legittimità e non semplici questioni di fatto già dibattute. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente fondata anche nella fase di impugnazione.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte nel precedente grado di giudizio, oppure se sono formulati in modo generico, senza contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere un valido motivo di ricorso?
Sì, può esserlo, ma il motivo deve essere specifico e non generico. Se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica per negare le attenuanti, un motivo di ricorso che non contesta specificamente tale motivazione sarà considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: il primo motivo è inammissib perché meramente riproduttivo di profili di censura relativi al giudizio di responsabilit adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territorial vedano le pagine 3 e 4); il secondo motivo censura genericamente il trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.