Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Esamina il Merito
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Significa che l’impugnazione presentata non supera un vaglio preliminare di regolarità formale e sostanziale, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel vivo della questione e di valutare se la decisione precedente sia giusta o sbagliata. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a questa drastica conclusione, evidenziando l’importanza della tecnica redazionale e della strategia difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione su tre punti principali. I primi due motivi mettevano in discussione l’affermazione della responsabilità penale, ritenendo generiche le argomentazioni della Corte territoriale e proponendo una rilettura delle prove, tra cui un’identificazione fotografica. Il terzo motivo, invece, criticava il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti (il cosiddetto giudizio di comparazione).
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Questa scelta non si è basata su una valutazione del merito delle accuse, ma esclusivamente su vizi procedurali che hanno reso impossibile l’esame delle censure difensive. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità e il Tentativo di Riesame del Merito
La Corte ha ritenuto i primi due motivi di ricorso inammissibili per violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di impugnazione siano specifici, ovvero che indichino con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, le censure sono state giudicate generiche, in quanto non enunciavano in modo puntuale le critiche alla sentenza impugnata.
Inoltre, la difesa tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove, come l’identificazione fotografica, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito. Questo è un errore comune ma fatale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
Anche il terzo motivo, relativo al giudizio di comparazione delle circostanze, è stato dichiarato inammissibile. La ragione, in questo caso, risiede nell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che una questione non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione se non è stata precedentemente dedotta come motivo di appello.
Dalla sentenza impugnata emergeva che la critica sul bilanciamento delle circostanze non era stata mossa nel precedente grado di giudizio. Pertanto, presentandola solo in Cassazione, la difesa ha introdotto un motivo ‘nuovo’, precluso dalla legge, che ha determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Processuale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il successo di un ricorso in Cassazione dipende tanto dalla fondatezza delle proprie ragioni quanto dal rigore tecnico con cui vengono presentate. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico, pertinente e completo fin dal primo grado di impugnazione. Qualsiasi genericità o l’omissione di un motivo nel giudizio d’appello preclude la possibilità di un esame da parte della Suprema Corte, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva non perché ritenuta giusta nel merito, ma per un errore di procedura.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., presentando deduzioni generiche, oppure se propone motivi che non sono stati sollevati nel precedente grado di giudizio (appello), come prescritto dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come un’identificazione fotografica?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare il merito della vicenda.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato in appello ma solo in Cassazione?
Quel motivo è inammissibile. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) stabilisce chiaramente che una censura, per poter essere esaminata in sede di legittimità, deve essere stata precedentemente dedotta come motivo di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, inoltre, le censure tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato l’individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa, sicchè l’indicazione del modello dell’autovettura di cui era in possesso non è dirimente ;
ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimi . :à perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.