Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle rigorose regole procedurali che governano il giudizio di legittimità. Il caso analizza l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello, mettendo in luce come la genericità dei motivi e la proposizione di questioni nuove siano ostacoli insormontabili per l’accesso al giudizio di merito della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. Con il primo, lamentava un vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale. Con il secondo, contestava la mancata valutazione della possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Infine, con il terzo motivo, criticava il riconoscimento dell’aggravante della recidiva.
L’Analisi della Corte e i Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Questa decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura
Il primo motivo è stato giudicato ‘del tutto generico’. La Corte ha rilevato che la difesa non aveva specificato quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero illogici o carenti. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono. Un’impugnazione che si limita a una critica generica, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice precedente, non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato e, pertanto, è inammissibile.
Il Secondo Motivo: Una Questione Mai Sollevata Prima
Anche il secondo motivo è stato respinto, ma per una ragione diversa: la novità della questione. La difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ma questa richiesta non era mai stata avanzata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito un principio consolidato: i giudici di merito non hanno l’obbligo di motivare su questioni che non sono state loro sottoposte. Di conseguenza, non si può lamentare in Cassazione un’omessa motivazione su un punto mai dedotto, poiché ciò amplierebbe indebitamente l’oggetto del giudizio di legittimità.
Il Terzo Motivo: Critiche Infondate sulla Recidiva
Infine, il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato considerato manifestamente infondato e generico. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva motivato ‘ampiamente e congruamente’ le ragioni per cui l’aggravante era stata confermata. Il ricorso, anche in questo caso, ometteva di confrontarsi con tali argomentazioni, limitandosi a una critica superficiale che non scalfiva la logicità della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di articolare critiche precise e dettagliate, non mere affermazioni generali di dissenso. In secondo luogo, il principio devolutivo, secondo cui il giudizio di impugnazione è limitato alle questioni specificamente sollevate. Introdurre per la prima volta in Cassazione una nuova questione, come la richiesta di applicazione della non punibilità, viola tale principio e rende il motivo inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Legale
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta della violazione di regole procedurali poste a garanzia del corretto funzionamento della giustizia. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e focalizzato sulle questioni già dibattute nei gradi di merito. In caso contrario, come dimostra questo caso, il risultato è una condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, senza che il merito della questione venga neppure esaminato.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: È stato ritenuto del tutto generico perché non indicava gli elementi specifici della motivazione della sentenza impugnata che si intendevano criticare, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Si può chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di una causa di non punibilità?
Risposta: No, la sentenza stabilisce che una questione non sollevata nei confronti dei giudici di merito (primo e secondo grado) è preclusa in Cassazione. Su tale questione, non essendo stata dedotta, i giudici precedenti non avevano alcun obbligo di motivare.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VILLANOVA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata immune da profili di manifesta illogicità (cfr., in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
tenuto conto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su questioni non dedotte (cfr., tra le altre, Sez. 5 – , n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 10/02/2022), Polillo, Rv. 282773 – 01;
rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello ampiamente e congruamente motivato circa i presupposti della contestata recidiva e le ragioni per le quali non poteva accedersi alla richiesta difensiva di esclusione della aggravante (cfr., pag. 7); il motivo è anche generico in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni che hanno sorretto la decisione di merito sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
133. R.G. 31228 – 2023
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore