Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 31/10/1983
avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che con sentenza depositata il 29 agosto 2022 il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha condannato COGNOME Michele alla pena di C
4.200,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto appello il COGNOME articolando i due motivi di gravame di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente censurava il provvedimento impugnato con riferimento alla statuizione di reità;
che con il secondo motivo il ricorrente lamentava la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e la mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del
ricorrente alla pena dell’ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione;
favor impugnationis, il che, pertanto, in ossequio al principio del
ricorso proposto dall’imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello,
deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il primo motivo risulta inammissibile impingendo in meri argomenti di fatto sottratti al giudizio di questa Corte di legittimità;
che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente a censurare la sentenza impugnata senza articolare alcuna specifica critica in ordine a quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente nel dosare la pena o concedere l’istato beneficio;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere COGNOME ,
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