Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo proposto dal COGNOME si caratterizza per assoluta genericità ed aspecificità in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l’assenza della motivazione e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la presenza di una logica ed articolata motivazione della Corte di appello, con la quale non si confronta affatto (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 25384901; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
rílevato che il motivo proposto dal COGNOME risulta non consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
che, tra l’altro, con il medesimo motivo di ricorso, pur formalmente prospettando censure inerenti al vizio di motivazione, si è lamentata, invero, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e logicità ha chiaramente indicato (come emerge da pagg.4-5-6) le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato imputato.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissib4 iricorseí e condanna 4 ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore