Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Generici Costano Caro
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di entrare nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per analizzare uno dei motivi più comuni di questa declaratoria: la genericità dei motivi d’appello. La decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e dettagliati, pena non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La Corte territoriale aveva già rilevato l’inammissibilità del primo atto di appello a causa dell’assoluta genericità dei motivi addotti, sia riguardo alla valutazione della responsabilità dell’imputato sia alla gravità del fatto contestato. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale presentando un ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato dinanzi a sé. I giudici hanno evidenziato come la stessa genericità che aveva caratterizzato l’appello fosse presente anche nel ricorso per cassazione, persino per quanto concerneva la dedotta prescrizione del reato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: sebbene l’appello sia un mezzo di gravame con carattere devolutivo e quindi con requisiti di ammissibilità meno stringenti rispetto al ricorso per cassazione, è comunque indispensabile che l’appellante espliciti le ragioni per cui ritiene errata la decisione del primo giudice. Una mera contestazione non è sufficiente.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione si fonda su argomentazioni chiare e consolidate in giurisprudenza.
La Necessità di Motivi Specifici nell’Appello
Il cuore della motivazione risiede nel principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte spiega che un atto di appello non può limitarsi a manifestare un generico dissenso verso la sentenza di primo grado. È necessario, invece, che l’appellante articoli una critica ragionata, indicando punto per punto le parti della motivazione che contesta e le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della propria tesi. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a contestare la decisione del giudice di primo grado senza spiegare in alcun modo perché la sua valutazione fosse errata. Questa carenza ha reso l’atto inidoneo a innescare una nuova valutazione nel merito.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese di giustizia e che viene commisurata in base alla natura delle questioni sollevate.
La Questione delle Spese della Parte Civile
Un aspetto particolarmente interessante della decisione riguarda la condanna alle spese della parte civile. Pur avendo rigettato il ricorso, la Corte non ha condannato l’imputato a rifondere le spese legali alla parte civile. La motivazione di questa scelta risiede nella specifica natura del procedimento (svoltosi in camera di consiglio secondo gli artt. 610 e 611 c.p.p.) e nella manifesta infondatezza del ricorso. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nell’ordinanza, quando un ricorso è palesemente infondato, la memoria difensiva della parte civile è considerata superflua. Pertanto, non sorge il diritto alla liquidazione delle relative spese.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione e la specificità sono requisiti imprescindibili. La presentazione di un ricorso generico non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della decisione, ma espone a concrete conseguenze economiche, tra cui il pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della cassa delle ammende. La decisione offre anche un’utile precisazione sul tema delle spese della parte civile in caso di inammissibilità, chiarendo che in contesti di manifesta infondatezza del ricorso, tale condanna può essere esclusa.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è formulato in modo generico, ovvero quando non specifica chiaramente le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta la sentenza precedente, limitandosi a una critica vaga e non argomentata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
In caso di inammissibilità del ricorso, l’imputato deve sempre pagare le spese legali della parte civile?
No. Come stabilito in questa ordinanza, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza in un procedimento in camera di consiglio, la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile non è dovuta, poiché la sua difesa è ritenuta superflua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili avendo la Corte di appello di Napoli congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell’atto di appello per l’assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della responsabilità dell’imputato e di valutazione della gravità del fatto.
Sebbene il vaglio dell’ammissibilità dell’appello si ponga in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, è tuttavia richiesto che almeno nelle linee essenziali siano esplicitate le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata.
Nel caso di specie nei motivi di appello è stata solamente contestata la decisione del giudice di primo grado senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe stata errata la valutazione in punto sia di accertamento del fatto che di determinazione della pena, ed analoga genericità caratterizza anche i motivi del ricorso per cassazione anche con riguardo alla dedotta prescrizione del reato;
vista la memoria difensiva che appare riproduttiva delle medesime / censure;
ritenuto, con riguardo alla condanna alle spese richiesta dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell’imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Cons re estensore
Il Pre iden