Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 03/12/1971
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in term logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego d
circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazi acquisite in ordine alla personalità di NOME COGNOME, già condannato,
passato, per numerosi e gravi reati, nonché all’assenza di elementi suscettibi positiva valutazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni
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che presiedono all’applicazione dell’art.
-bis cod. pen. e, in specie, del principio
secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generich giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o men riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente al
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
che, quanto alla misura della pena inflitta, i giudici di merito hanno inf all’odierno ricorrente una pena base contenuta nel minimo edittale ed applic ridottissimi aumenti per la continuazione, onde incensurabile è, in questa sede motivazione addotta a supporto della scelta, riferita alle modalità del fatto e personalità dell’autore (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 3 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.