Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. L’ordinanza n. 730 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un atto con motivi generici, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale: la necessità di critiche specifiche e pertinenti. Il caso in esame riguarda la dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della natura astratta e non specifica delle doglianze sollevate, in particolare in relazione alla valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Venezia decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si concentrava, tra le altre cose, sulla motivazione adottata dai giudici di secondo grado in merito alla recidiva, contestandone la validità e l’adeguatezza.
Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva formulato in termini che la Suprema Corte ha ritenuto non conformi ai requisiti di legge per poter accedere a un giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorsi inammissibili che evidenziano una colpa nella loro proposizione.
Le Motivazioni: la genericità delle doglianze e l’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i Giudici Supremi hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le ragioni di questa esclusione sono precise:
1. Genericità e Astrattezza: Le lamentele (doglianze) relative alla motivazione sulla recidiva sono state giudicate “in larga parte generiche e astratte”. Invece di contestare punti specifici del ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a critiche generali.
2. Natura Oppositiva e Aspecifica: Il ricorso è stato qualificato come “meramente oppositivo e aspecifico”. Ciò significa che si limitava a contrapporre una diversa valutazione a quella del giudice di merito, senza però individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legittimità della decisione.
3. Adeguatezza della Motivazione Impugnata: La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva spiegato in modo adeguato, con argomenti giuridicamente corretti e privi di vizi logici, perché la commissione di un nuovo reato fosse un sintomo concreto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità sociale dell’autore.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a una generica disapprovazione della sentenza precedente, ma deve articolare critiche puntuali e tecniche, capaci di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le conclusioni che se ne possono trarre sono chiare: la redazione di un ricorso di legittimità è un’attività tecnica che non ammette superficialità. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, pena la chiusura del processo senza neppure un esame nel merito delle questioni sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ritenuti troppo generici, astratti e meramente oppositivi. Non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare quelle relative alla recidiva.
Cosa ha affermato la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e con argomenti giuridicamente corretti il motivo per cui la commissione di un nuovo reato fosse un sintomo effettivo della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’autore.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 06/07/1965
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in larga parte generiche e astratte sulla motivazione della recidiva e per il resto meramente oppositive e aspecifiche rispetto alla motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale a pag. 11 della sentenza impugnata (dove è spiegato adeguatamente, con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici manifesti, perché la commissione di un nuovo reato sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023