Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21416 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DCOGNOMENOME nato a LAMPEDUSA E LINOSA il 20/02/1972
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME, è inammissibile,
perché le censure prospettate in ordine alla mancanza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non sono consentite, atteso
che il motivo dedotto con l’atto di gravame era del tutto generico, essendosi l’appellante limitato a lamentare che il giudice di primo grado aveva adottato una
mera formula di stile e a richiamare giurisprudenza di legittimità: ciò a fronte della motivazione del Tribunale che aveva ritenuto difettare elementi positivamente
valorizzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze;
rilevato, quindi, che il motivo di appello sulle attenuanti generiche, in quanto
originariamente inammissibile, poteva non essere preso in considerazione dal giudice di merito. Ne discende che tale censura non può essere oggetto di ricorso
per cassazione (cfr., ex multis,
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa,
Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, COGNOME, Rv. 262700 – 01, sull’inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell’inammissibilità).
considerato che il motivo sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati trova smentita nella lettura della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto detto vincolo tra i reati contestati;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente