Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RRAPUSHA.1 NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 10 gennaio 2025 il Tribunale di Rimini ha applicato a
NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine a reati ex art. 73, comma 5, D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in
relazione all’omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità ex art.
129 cod. proc. pen.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle
indicate dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge
23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2025
Il Consigliere estensore