Inammissibilità del ricorso in Cassazione: il rischio dei motivi generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando l’impugnazione non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi per evitare rigetti immediati e sanzioni pecuniarie.
I fatti e il ricorso presentato
Un cittadino, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’impugnazione si basava su un unico motivo articolato su due fronti: la presunta violazione della legge penale e il vizio di motivazione, descritto come mancante o illogico. Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla tenuta logica della sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato il ricorso, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione mancasse del requisito fondamentale della specificità. Invece di analizzare e contestare i passaggi logici della sentenza della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a esporre considerazioni teoriche e astratte sulla disciplina della motivazione prevista dal codice di rito. Questa mancanza di correlazione tra le critiche sollevate e il contenuto effettivo della sentenza rende il ricorso nullo ai fini dell’esame di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Per essere ammesso, un ricorso deve indicare con precisione quali punti della decisione si considerano errati e perché. Se il ricorrente si limita a citare norme di legge o principi generali senza applicarli al caso concreto deciso dai giudici di merito, il ricorso viene considerato aspecifico. La Corte ha sottolineato che il mancato confronto con la motivazione impugnata impedisce l’attivazione del controllo di legittimità, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte hanno avuto pesanti ripercussioni economiche per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la condanna precedente, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione delle norme vigenti, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso per Cassazione quando non sussistono reali vizi di legittimità da far valere.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso è aspecifico quando non contesta direttamente i punti della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generali o astratte che non si confrontano con il ragionamento del giudice.
Cosa succede se la Cassazione rigetta il ricorso come inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma (solitamente tra 1.000 e 3.000 euro) alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare i fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di legittimità, ovvero della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove o i fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51774 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione della legge penale e il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina della motivazione della sentenza nel codice di rito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.