Inammissibilità del ricorso per motivi generici: l’analisi della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nel giudizio di legittimità, specialmente quando l’atto di impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo istituto, sottolineando l’importanza di un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata.
Il caso dell’inammissibilità del ricorso per genericità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto privato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’imputato lamentava vizi di motivazione e criticità nel trattamento sanzionatorio, ma lo faceva attraverso argomentazioni che la Suprema Corte ha definito manifestamente infondate e aspecifiche.
Il ricorrente non è riuscito a indicare con precisione quali fossero i punti della decisione d’appello da riformare, limitandosi a doglianze di carattere generale che non scalfivano l’impianto logico-giuridico della sentenza di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata era, al contrario, supportata da una motivazione appropriata e basata su acquisizioni probatorie significative. La Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di questioni di fatto già ampiamente vagliate nei gradi precedenti, ma deve mirare a scardinare la logica della decisione attraverso motivi determinati.
Conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
Oltre alla preclusione dell’esame nel merito, l’inammissibilità comporta pesanti ricadute economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero da tale sanzione pecuniaria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. I motivi proposti sono stati giudicati inammissibili poiché del tutto generici e privi di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, omettendo totalmente di confrontarsi con le argomentazioni espresse nella sentenza della Corte d’Appello. Tale mancanza di dialettica processuale rende l’atto di impugnazione inidoneo a investire la Cassazione del potere di revisione della sentenza.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’accesso al giudizio di legittimità. Un ricorso che si limita a contestazioni vaghe o che ignora le risposte già fornite dai giudici di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica estremamente accurata, capace di individuare errori logici o violazioni di legge precisi, evitando così l’aggravio di spese e sanzioni pecuniarie derivanti da impugnazioni meramente dilatorie o mal formulate.
Quando un ricorso viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non indica con precisione i punti della sentenza contestati e non offre argomentazioni di fatto o di diritto che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese processuali e, solitamente, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può variare ma spesso si attesta sui tremila euro.
Si può ricorrere in Cassazione solo per contestare la pena?
Sì, è possibile impugnare il trattamento sanzionatorio, ma occorre dimostrare che il giudice di merito sia incorso in vizi logici o violazioni di legge nella determinazione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49863 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49863 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
N. 12)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Corsigliere estensore
Il Presidente