Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) l’eccezione di notificazione del decreto di citazione in appello, dedotta con i primi due motivi di ri non essere stata dedotta nel corso del giudizio di appello (cfr. Sez. U, n. 58120 del Tuppi, Rv. 271771), è manifestamente infondata, risultando, da un lato che, secondo dichiarato all’ufficiale giudiziario dalla sorella del ricorrente, quest’ultimo si e domicilio dichiarato in altro luogo non specificato e, dall’altro lato, che il fermo de occasione del quale lo stesso, peraltro, eleggeva domicilio in un luogo diverso da quel nel presente procedimento) ha avuto una durata di poche ore e, all’esito, è stato defe di libertà; b) il terzo e quarto motivo, oltre ad essere aspecificì, sono meramente r . oduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sì vedano le pagine 3 e 4 d impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no mbre 2024.