Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello Viene Respinto Prima dell’Esame
L’ordinanza in esame offre un’analisi chiara dei presupposti che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, una decisione che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Approfondiremo come la tardività delle eccezioni procedurali e la genericità dei motivi possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con importanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente sollevava diverse questioni, focalizzandosi principalmente su due aspetti: in primo luogo, eccepiva la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello; in secondo luogo, riproponeva censure relative al giudizio di responsabilità già esaminate e respinte nel grado precedente.
La Decisione della Corte: Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità per ragioni procedurali e di contenuto.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti:
1. Eccezione di nullità della notificazione: I primi due motivi di ricorso, relativi a un presunto vizio nella notifica dell’atto di citazione in appello, sono stati giudicati inammissibili e manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che, secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Tuppi, n. 58120/2017), tale nullità avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio d’appello e non per la prima volta in Cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che la notifica era stata eseguita correttamente, poiché risultava che l’imputato si fosse trasferito dal domicilio dichiarato senza specificare un nuovo indirizzo. Un suo breve stato di fermo, durante il quale aveva eletto un domicilio diverso, non era rilevante ai fini della notifica del procedimento principale.
2. Genericità degli altri motivi: Il terzo e quarto motivo sono stati ritenuti aspecifici. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questa mera riproduzione di doglianze, senza un reale contenuto di critica, rende i motivi generici e, di conseguenza, inammissibili.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha prodotto due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in applicazione di un principio consolidato, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che questa sanzione è dovuta quando non si può escludere una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come nel caso di impugnazioni basate su motivi palesemente infondati o non consentiti. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi specifici e pertinenti, evidenziando i rischi procedurali ed economici di un’impugnazione avventata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’eccezione di nullità della notifica non era stata sollevata nel giudizio di appello ed era comunque infondata, mentre gli altri motivi erano generici e si limitavano a riproporre questioni già respinte dalla corte territoriale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver agito senza colpa.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la nullità di una notifica avvenuta in appello?
No, sulla base della giurisprudenza citata nel provvedimento (Sez. U, n. 58120/2017), un’eventuale nullità della notificazione del decreto di citazione deve essere eccepita nel corso del giudizio di appello. Se non viene fatto, la questione non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RAGUSA il 12/11/1985
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) l’eccezione di notificazione del decreto di citazione in appello, dedotta con i primi due motivi di ri non essere stata dedotta nel corso del giudizio di appello (cfr. Sez. U, n. 58120 del Tuppi, Rv. 271771), è manifestamente infondata, risultando, da un lato che, secondo dichiarato all’ufficiale giudiziario dalla sorella del ricorrente, quest’ultimo si e domicilio dichiarato in altro luogo non specificato e, dall’altro lato, che il fermo de occasione del quale lo stesso, peraltro, eleggeva domicilio in un luogo diverso da quel nel presente procedimento) ha avuto una durata di poche ore e, all’esito, è stato defe di libertà; b) il terzo e quarto motivo, oltre ad essere aspecificì, sono meramente r . oduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sì vedano le pagine 3 e 4 d impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no mbre 2024.