Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Letta l’istanza dell’AVV_NOTAIO di San Lio in data 3 novembre 2023; Lette le note difensive del medesimo avvocato in data 21 novembre 2023;
considerato che il primo motivo, con si deduce la reformatio in peius poiché la Corte di appello avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena, sottoponendola al risarcimento del danno, è manifestamente infondato, dal momento che in primo gr la suddetta sospensione non era stata disposta e risulta pertanto evidente il tr di maggior favore a seguito dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo, inerente all’affermazione di responsabil sollecitando un’inammissibile rilettura delle fonti di prova, afferisce a un asser o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che invece non emerg lettura del provvedimento impugnato, privo di vizi logico-giuridici e coerente piattaforma istruttoria e dunque intangibile in sede di legittimità (cfr. pp sentenza impugnata, in tema di attendibilità di COGNOMECOGNOME mancanza di riscontr labile versione dell’imputato e riconducibilità per tabulas a quest’ultimo dei prelievi);
considerato che, quanto al terzo motivo, la rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che i dati probatori già raccolti siano in l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di l’obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta ist mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motiva della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 27 la Corte catanese ha congruamente motivato sulla completezza del quadro istrutto fronte delle generiche censure dell’imputato, sottraendosi, pertanto, al sin di legittimità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
considerato che il quarto motivo contesta le valutazioni dei giudici di merito in alla mancanza di elementi a discarico rinvenibili nella testimonianza di NOME sulla base di questioni schiettamente fattuali insuscettibili di rilievo in qu fronte di un congruo apparato giustificativo della Corte di appello, nella pienez giurisdizione di merito (cfr. p. 8);
considerato che, quanto al quinto motivo in tema di presunta violazione dell’ar cod. proc. pen., la censura non è stata a suo tempo dedotta in appello e il r comunque non specifica circostanze rilevanti ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e processuali e della somma di euro tre condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ile ammende.
DEP
– I r.
Così deciso in Roma, il 05/12/2043
GLYPH
Il
Consigliere Estensore
GLYPH
ldente