Inammissibilità del Ricorso: Quando la Motivazione Generica Conduce al Rigetto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone ai difensori di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 12 settembre 2023. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione. In sostanza, si sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente risposto alle ragioni e ai temi sollevati con l’atto di gravame originario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 settembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi di ricorso. La decisione ha comportato non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era affetto da un vizio fondamentale: la genericità. Il ricorrente si era limitato a denunciare un ‘asserito difetto di motivazione’ senza però fornire i ‘congrui riferimenti alle ragioni d’appello assertivamente pretermesse’.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza è mal motivata; è necessario indicare con precisione quali specifici punti del precedente atto di appello sono stati ignorati o trattati in modo inadeguato dal giudice. La Cassazione, esaminando la sentenza impugnata, ha invece constatato che la motivazione era ‘esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi devoluti con il gravame di merito’. Ciò significa che la Corte d’Appello aveva, in realtà, affrontato le questioni sollevate, fornendo un percorso logico-giuridico coerente e completo.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del processo penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza non può farlo con critiche vaghe o generiche. È obbligato a confrontarsi in modo analitico con la motivazione del provvedimento che intende censurare, evidenziando le specifiche lacune, contraddizioni o illogicità. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare la fondatezza delle doglianze. La condanna al pagamento delle spese e dell’ammenda serve inoltre come deterrente contro la proposizione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura relativa al difetto di motivazione era generica. Il ricorrente non ha specificato quali ragioni del suo appello sarebbero state ignorate dalla corte precedente.
Cosa ha verificato la Corte riguardo alla sentenza impugnata?
La Corte, dopo aver letto il provvedimento impugnato, ha constatato che la motivazione era esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi che erano stati sollevati con l’atto di appello, smentendo quindi la tesi del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45347 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 18/03/1984
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e viste le conclusioni trasmesse nell’interes del ricorrete con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con la censura prospettata si lamenta un asserito difetto di motivazione privo dei correlati congrui riferimenti alle ragioni a assertivamente pretermesse mentre di contro che la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi devoluti con il gravame merito rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.