Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi in materia penale. Affrontando un caso di truffa, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso deriva non solo dalla sua genericità, ma anche dalla mancanza di una reale correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questo principio è cruciale per ogni avvocato e parte processuale che intenda contestare efficacemente una decisione giudiziaria.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Una persona, condannata in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del Codice Penale, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, il ricorso si basava su un unico motivo, con cui si lamentava un’erronea applicazione della legge penale riguardo alla propria responsabilità.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede nel merito della questione, che non è stato neppure affrontato, ma in un vizio procedurale considerato insanabile: l’assoluta genericità e aspecificità del motivo presentato.
La Mancanza di Correlazione come Vizio Fatale
Il punto centrale della decisione è che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una sterile enunciazione di dissenso. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. La Corte ha sottolineato come il ricorso in questione fosse del tutto scollegato dalla ‘motivazione logica ed argomentata’ della Corte di Appello. In pratica, la ricorrente non ha spiegato perché le ragioni dei giudici di secondo grado fossero sbagliate, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria ordinanza, ha chiarito che la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale. Questa specificità va valutata sotto un duplice profilo:
1. Genericità intrinseca: il motivo non deve essere vago o indeterminato, ma deve indicare con precisione la presunta violazione di legge.
2. Correlazione estrinseca: il motivo deve confrontarsi direttamente con la complessità delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Deve ‘smontare’ il ragionamento del giudice precedente, non ignorarlo.
Nel caso di specie, il ricorso era carente sotto entrambi gli aspetti. Si presentava come un’istanza generica, incapace di mettere in discussione il solido impianto argomentativo della Corte d’Appello. Per questo motivo, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nel vivo della presunta responsabilità penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia è un monito per la difesa tecnica: un ricorso per Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Ignorare le motivazioni del giudice di grado inferiore equivale a presentare un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro versata alla Cassa delle ammende nel caso specifico. Pertanto, la redazione di un’impugnazione richiede uno sforzo argomentativo mirato e una profonda comprensione della decisione da contestare.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era considerato del tutto generico e aspecifico, e soprattutto perché mancava un confronto critico con la motivazione logica e argomentata della sentenza della Corte di Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra il ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non si collegano né contestano specificamente le ragioni e il percorso logico-giuridico esposti dal giudice nella sentenza che si sta impugnando, rendendo di fatto il motivo di ricorso inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4557 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4557 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla responsabilità per il reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 Ł del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1344/2026
CC – 27/01/2026
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