Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La pronuncia chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna, sottolineando come la richiesta di una nuova valutazione delle prove porti inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il ruolo della Suprema Corte e i limiti dei motivi di impugnazione.
Il Contesto del Ricorso in Esame
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano principalmente due: il primo riguardava un presunto errore nel ricalcolo della pena a seguito della dichiarazione di prescrizione per uno dei reati contestati; il secondo, invece, criticava la ricostruzione indiziaria e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso
L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla validità dei motivi proposti, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per entrambi.
La Rideterminazione della Pena dopo la Prescrizione
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non ricalcolare la pena base dopo aver dichiarato prescritto un capo d’imputazione relativo al porto d’armi. Secondo la difesa, la prescrizione avrebbe dovuto incidere sull’intera struttura sanzionatoria.
La Critica alla Valutazione delle Prove
Il secondo motivo contestava la ricostruzione dei fatti, accusando i giudici di merito di aver violato l’art. 192 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente proponeva una lettura alternativa del compendio probatorio, cercando di scardinare l’impianto accusatorio basato su indizi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio sindacato.
Sul primo motivo, i giudici hanno evidenziato come la doglianza nascesse da un’erronea lettura della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva correttamente ridotto la pena solo in relazione all’aumento per la continuazione relativo al reato prescritto, lasciando intatta la pena base per il reato “sopravvissuto”. Una procedura del tutto conforme alla legge.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito la propria funzione di giudice di legittimità, non di merito. Non è compito della Cassazione rivalutare le prove o scegliere tra diverse ricostruzioni fattuali possibili. Il suo ruolo è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Tentare di utilizzare la violazione di norme processuali (come l’art. 192 c.p.p.) per mascherare una critica alla valutazione del merito delle prove è una strategia destinata al fallimento, che conduce dritta all’inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre precisato che il giudice d’appello aveva fornito un’ampia e logica spiegazione dei criteri utilizzati per valutare il quadro indiziario.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che conferma la necessità di formulare i motivi di ricorso con rigore tecnico, nel pieno rispetto dei confini tracciati dal legislatore per il giudizio di legittimità.
Cosa succede alla pena se uno dei reati in continuazione viene dichiarato prescritto?
La pena viene ricalcolata eliminando solo l’aumento applicato per il reato prescritto. La pena base per i reati non prescritti rimane invariata, come correttamente stabilito dai giudici nel caso di specie.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di effettuare una nuova valutazione delle prove. Un ricorso che tenta di farlo viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 22/08/1981
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
)/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta il (ri-)calcolo del frutto dell’erronea lettura della sentenza di appello che ha dichiarato la limitatamente ad uno degli episodi di porto di arma, riducendo conseguentemente solo in relazione all’aumento della stessa per continuazione, lasciando immutat base, relativa alla parte della accusa ‘sopravvissuta’ alla prescrizione;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ricostruzione indizia parte, concettualmente errato (essendo inammissibile il motivo con cui si d violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati spe dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati r motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- nella parte in cui consent dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità -Sez. U, n 16/07/2020 Imp. COGNOME Rv. 280027 – 04) ed in parte non consentito, in quanto d proporre letture alternative del compendio probatorio, alla ricerca di una rivalu fatto, più che alla identificazione del vizio motivazionale che si intende d dimenticando che la peculiare funzione assegnata alla Corte dal legislatore è organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai g merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di c rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisio rilevato che nel caso concreto la Corte potentina fornisce, tra pg. 10 e pg. 12, metodologici utilizzati per la valutazione del quadro probatorio, giungendo a cond complesso indiziario che la sentenza di primo grado aveva costruito nel giung affermazione di responsabilità dell’imputato;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricor pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.