Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10880 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, nonché la memoria, peraltro tardiva;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera (ed ennesima) rielaborazione del merito, operazione non consentita a questa Corte; la loro ripetitività, inoltr condanna alla genericità, poiché non si confrontano adeguatamente con la motivazione; osservato, in particolare, che:
tra pg. 3 e 4, e ancora poi a pg. 6, la Corte spiega in maniera approfondita le ragion poste a fondamento della decisione ed in particolare la credibilità della persona offes (primo motivo);
a pg. 6 viene data giustificazione della tempistica, contestata in maniera insistit ma non convincente dal secondo motivo di ricorso, che addirittura (nel paragrafo centrale di pg. 14) pare confondere la misura lineare (30 chilometri) con la superficie;
il terzo motivo è una generica doglianza, priva di reale addentellato con motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/03/2026