Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a PISA il 07/01/2004 NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a OLBIA il 05/01/2003
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Letti che il primo motivo del ricorso di COGNOME e l’unico motivo del ric
Ritenuto di COGNOME con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per la rapi
sono consentiti in questa sede, in quanto, reiterando questioni già congrua disattese, risultano diretti a sollecitare una nuova ponderazione delle eme
istruttorie, in presenza di una motivazione, priva di vizi logico-giuridici, che, di ulteriori elementi processualmente spendibili offerti dagli imputati, valo
impronte papillari che provano la loro presenza all’interno del veicolo su allontanarono i rapinatori e i dati del traffico telefonico che collocano am
ricorrenti in luogo e data compatibile con il delitto (pp. 3-9);
che il regime di equivalenza delle attenuanti generiche è stato adeguatam chiarito richiamando le tre aggravanti contestate e ritenute, indicative della
capacità a delinquere degli imputati, unitamente all’aggressività dimostrat lesioni riportate dalla persona offesa (pp. 10-11), di modo che il secondo mot COGNOME è manifestamente infondato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2025.