Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GROTTAMMARE il 24/07/1951 COGNOME nato a SCIACCA il 30/06/1955
NOME nato a LUCERA il 31/05/1960
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36507/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria dell’imputato e le conclusioni della civile (condanna per i reati previsti dagli artt. 392 – 393 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al comportamento persona offesa, alla valutazione delle prove, alla ipotizzata scrinninante, al manc
riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e
ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere a liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.