Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il 19/05/1966
COGNOME NOME nato a LICATA il 06/03/1988
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale
è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento che li ha condannati per il reato di cui agli artt. 81, 110, 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990.
I ricorrenti lamentano vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del motivazione in relazione alla penale responsabilità.
2. I ricorsi sono inammissibili.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si
confrontano, limitandosi a lamentare vizi di illogicità. Va allora rammentato che l’impugnazione
è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla GLYPH inammissibilità GLYPH dei GLYPH ricorsi, GLYPH riconducibile GLYPH a GLYPH colpa GLYPH dei GLYPH ricorrenti GLYPH (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso iy Roma, r8 luglio 2025