Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SENIGALLIA il 18/05/1970
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Luca ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 54, 624, 625 n.2 cod. pen. (capo A), e per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
(capo B);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’illogicità della motivazione in ordine alla identificazione dell’imputato, non è consentito in sede
di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed, inoltre, è
volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di
specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025