Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 19/04/1962
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano c ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che lamenta il vizio di motivazione in relazione all’ele oggettivo del reato – nonché il secondo motivo – che assume la violazione della legge penale e
vizio di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato – sono privi della necessa specificità e manifestamente infondati poiché hanno reiterato il medesimo ordine di doglianz
disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e logica (cfr. spec. p. 5 s.) e finiscono perorare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto senza denunciare compiutamente il
travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 4628
28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
– il terzo motivo – che denuncia la violazione della legge penale in ragione della manca sub specie
riqualificazione del fatto della bancarotta semplice – è manifestamente infondato in quanto
la Corte di appello ha dato conto della corretta qualificazione del fatto nei termini ind contestazione proprio per il tramite della motivazione (appena sopra richiamata) con cui ha dat conto della sussistenza degli elementi costitutivi di esso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.