Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/07/1981
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente illustrato le ragioni che la hanno indotta a considerare, ai fini della commisurazione
del trattamento sanzionatorio, la recidiva – specifica, stante l’omogenea offensività dei reati di ricettazione e riciclaggio, ed infraquinquennale – ed ha, in
particolare, osservato che i reati di più recente commissione sono espressione di accresciuta propensione criminale, come confermato anche dal malizioso
atteggiamento serbato da COGNOME nel riferire falsamente ai Carabinieri di trovarsi a Milano al fine di sottrarsi al contatto con le forze dell’ordine;
che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pena
è stata correttamente determinata dal primo giudice che, fissata la pena base, per il più grave reato di ricettazione, in due anni e sei mesi di reclusione e 1.000 euro
di multa, ha motivatamente apportato separati aumenti per ciascuno dei reati satellite, muovendosi, dunque, nel pieno rispetto dei principio sanciti dal massimo
organo nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv.282269 – 01), mentre frutto di un mero refuso deve intendersi la menzione, da parte del giudice di appello, all’applicazione del disposto dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. norma riservata ai recidivi reiterati, quale COGNOME non è;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.