Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il 03/11/1980
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO
P ato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Livorno
dichiarato inammissibile ex art. 58 quater ord. pen. la richiesta premio proposta da NOME
COGNOME in quanto gli era è stata revocata la semilibertà in data 30 maggio 2024 a causa una violazione a seguito della quale il Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Orv
gli aveva inflitto la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività in comune;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato e che questo ha
espressamente indicato di voler proporre ricorso per cassazione;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103
prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debb essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/2025