Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 21/08/1950
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
Rilevato sentenza in epigrafe, è inammissibile;
che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della ritenuto
responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato
di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, conformandosi all’insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 11679
del 21/3/2012), ha ritenuto che, ai fini dell’integrazione del reato, non assumevano rilievo la durata dell’allontanamento, la distanza o i motivi, che
avevano indotto l’imputato a eludere la vigilanza nello stato custodiale;
considerato, quanto alla doglianza sulla mancata concessione del minimo
edittale, che la Corte di appello – con motivazione esente da vizi – ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado, essendo state applicate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e non apprezzandosi valide ragioni per ridurre ulteriormente la pena;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025