Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pe
inammissibile perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si li attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell’art.
proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escl
la qualificazione del fatto in termini di “particolare tenuità” in considerazione dell’inten dolo e della non occasionalità della condotta, posto che il COGNOME è stato segnalato per
violazione della norma in esame in sette altre occasioni;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego de circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque,
manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i numerosi precedenti penali d
cui è gravato l’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.