Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MONTECATINI TERME il 19/11/1973
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivaz in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché, lun
dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricost fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché merament
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato
destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in relazione alle modalità d confezionamento e alla quantità della medesima, ed essendo stata rinvenuta altra sostanza
presso la casa dell’imputato, elemento che, ad avviso dei giudici di merito, toglie credibilità
versione alternativa dell’imputato – peraltro già gravato anche per precedenti specifici e quin come osservato dalla Corte di merito (cfr. p. 7), pienamente a conoscenza delle evidenti
conseguenze penali della sua condotta – che ha dichiarato di avere portato fuori casa con sé
tutto lo stupefacente in suo possesso perché non voleva che fosse trovato dalla madre, ignara, e dovendosi ribadire che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta
condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secon
parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604), situazione, quest’ultima, che non è dato ravvisare nel caso qui al vaglio;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.