Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PERUGIA il 29/05/1974
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 17/03/2023, ha rideterminato nei confro di NOME in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena irrogata dal G.u.
Tribunale di Perugia con sentenza dei 22/04/2021, esclusa la contestata recidiva, per il reat cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 dei 1990 in relazione alla detenzione e alla coltiv
di 22 piante di cannabis
GLYPHe alla detenzione di un bilancino elettronico con sopra la medesima sostanza stupefacente;
–che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un unico motivo, la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento d
circostanze attenuanti generiche;
–che il motivo, già di per sé generico, è inammissibile posto che questa Corte ha in più occas affermato che nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generic
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a qu
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutaz ultimo, Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899);
–che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza la inesistenza di elem positivamente valutabili risultando anzi dalla sentenza la sussistenza di precedenti penali quadro di riferimento normativo che non consente neppure di valorizzare l’eventual incensuratezza, assumendo a fortiori rilievo la presa d’atto di un sopravvenuto passaggio giudicato di un’ulteriore sentenza di condanna dell’appellante per un ulteriore delitto di cui 73 del d.P.R. cit.;
–che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi esc che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrente (Corte Cost. 7 -1.3 giugno 2000, n. 186) s l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa dell ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio d& 28 febbraio 2025