Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Conseguenze Economiche
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale riservato al controllo della corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze, soprattutto economiche, derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, un esito che può trasformare un tentativo di difesa in un ulteriore onere per l’imputato.
Il Caso Processuale: un Ricorso Concluso con una Condanna Economica
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 13 febbraio 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con un’ordinanza emessa il 7 luglio 2025, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente in modo netto e perentorio. L’esito non è stato una decisione nel merito della questione, ma una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione non ha esaminato il fondo della vicenda, ma si è fermata a una valutazione preliminare, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per essere discusso. La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche l’irrogazione di una condanna economica a carico del ricorrente. Nello specifico, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo meccanismo sanzionatorio è previsto per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Anche se l’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la legge processuale penale delinea chiaramente le cause che possono condurre a tale esito. Tipicamente, un ricorso è inammissibile quando viene proposto per motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità), quando manca di specificità, o quando viene presentato fuori dai termini previsti. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria trova la sua motivazione giuridica nella necessità di responsabilizzare chi attiva l’ultimo grado di giudizio. La funzione è duplice: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, contribuire economicamente, attraverso la Cassa delle ammende, a progetti di recupero e miglioramento del sistema penitenziario.
Le Conclusioni
La vicenda analizzata sottolinea un principio fondamentale: l’impugnazione di una sentenza, specialmente in Cassazione, deve essere un’azione ponderata e fondata su solidi motivi di diritto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è un esito neutro, ma comporta conseguenze economiche tangibili e significative per il ricorrente. Per chi affronta un procedimento penale, è quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione ed evitare di incorrere in ulteriori e pesanti sanzioni che si aggiungono alla condanna principale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, a favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro.
Perché viene applicata una sanzione economica in caso di inammissibilità?
La sanzione ha lo scopo di disincentivare la proposizione di ricorsi infondati, dilatori o non conformi ai requisiti di legge, che causano un inutile aggravio del lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 09/02/1996
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui
all’art. 337 cod. pen., fornendo precise indicazioni in merito alle modalità
pericolose della fuga e giudicando, con motivazione insindacabile in questa sede, l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la tenuità del fatto,
obiettivamente esclusa dalle modalità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere esten re
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