Inammissibilità del Ricorso: Cosa Significa e Quali Sono le Conseguenze Economiche?
L’inammissibilità del ricorso è un concetto fondamentale nel diritto processuale penale, che può avere conseguenze economiche significative per chi decide di impugnare una sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la legge sanzioni i ricorsi che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un soggetto, condannato in secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole. Il caso è stato quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere discussa e valutata nel contenuto.
Le Motivazioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La motivazione della Corte è diretta e si fonda su un preciso riferimento normativo: l’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una conseguenza automatica e inevitabile alla declaratoria di inammissibilità del ricorso: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Ma non è tutto. La legge prevede un’ulteriore sanzione per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme previste. Il ricorrente è stato infatti condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. I giudici, nel quantificare tale somma, hanno ritenuto equo fissarla in tremila euro. Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a gravare la parte che ha inutilmente attivato la macchina giudiziaria della Suprema Corte.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale: impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, non è un atto privo di conseguenze. Un ricorso mal formulato, privo dei motivi specifici richiesti dalla legge o al di fuori dei casi consentiti, non solo non verrà esaminato, ma comporterà anche costi certi e talvolta ingenti. La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende costituisce un deterrente contro le impugnazioni dilatorie o temerarie, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente per valutare attentamente le reali possibilità di successo di un’azione legale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro, ritenuta equa nel caso di specie.
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o che non rispettano i requisiti di legge, al fine di non gravare inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27327 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10866/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Roma il 18/01/1990; avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME