Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30666 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 21/03/1993
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
tdato avviso alle parti : a udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con unico motivo di ricorso COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell’
599 cod. proc.pen., deducendo vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formaz
della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son
inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969)
Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sent rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello
all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio pu essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano
trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, NOME
276102 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente