Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 22/04/1994
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio
motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti e sull’entità della p tratta prolissamente del trattamento sanzionatorio, con enunciazioni di princ
e richiami giurisprudenziali scollegati dal caso concreto, risultando pertant tale aspetto, generico ed inconferente; per altro verso, laddove (pg.
riferisce alla ammissione di responsabilità, non considera che il rigetto richiesta di più benevolo trattamento sanzionatorio ha fatto riferimento an
all’età dell’imputato, confutando l’assunto difensivo della giovinezza di c come fattore di favore;
che con tale aspetto il ricorso non si sia affatto confrontato, né
ritenuto esso abbia adeguatamente contestato il giudizio di congruità della pe
espresso dalla Corte, che aveva escluso che l’ammissione di responsabili potesse essere ulteriormente valorizzabile;
evidenziato inoltre che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeg della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, R 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Con igliere Estensore GLYPH Il Presi ente