Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3258 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLABATE il 22/11/1964
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME Antonio; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono privi di specificità poiché ripropo genericamente le stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merit con corretti argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazion le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che deve essere ribadito che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, esattamente osservato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attravers presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicar specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Conte essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confro puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatt fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (ved Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521);
che, in particolare, la Corte di appello ha motivato adeguatamente sulla sussistenza del dolo e sulla conseguente impossibilità di ritenere applicabile l’art. 712 cod. pen. (pag.7), rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua anche sula dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (pag.7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH