Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più frustranti per la difesa, poiché impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a questa conclusione, con conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La difesa contestava principalmente due punti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” e la mancata concessione delle “attenuanti generiche”. Si tratta di due istituti fondamentali del diritto penale che possono incidere in modo significativo sull’esito del processo, rispettivamente escludendo la punibilità o riducendo la pena.
Nonostante le argomentazioni presentate, i giudici di merito avevano rigettato tali richieste. La difesa ha quindi deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto infondate le richieste nel merito, ma piuttosto che non ha potuto nemmeno iniziare a valutarle a causa di un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della decisione d’appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti di specificità per i motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano “privi dei requisiti di specificità” perché non erano “scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”.
In altre parole, il ricorso si limitava a una “mera riproposizione” delle doglianze difensive già presentate e respinte in appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come i giudici di merito avessero “ampiamente vagliato e disatteso” tali questioni con “corretti argomenti logici e giuridici”. Per presentare un ricorso ammissibile, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è indispensabile confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La Corte richiama a tal proposito la giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite (sentenza Tushaj del 2016), che ribadisce la necessità di un dialogo critico con la decisione impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per ogni difensore. La redazione di un ricorso per Cassazione non può essere un semplice copia-incolla delle argomentazioni precedenti. È un’attività che richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. L’avvocato deve sezionare la motivazione del giudice d’appello, identificare i passaggi chiave e costruire una critica puntuale che dimostri un errore di diritto o un vizio logico manifesto. Qualsiasi approccio generico o ripetitivo è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, che non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati mancavano di specificità, limitandosi a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza svolgere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali erano le principali richieste del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche, entrambe richieste già respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 58 proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi cntica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 2510212016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02), le doglianze difensive, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente