Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi non sono Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione tecnica e rigore argomentativo. Non basta essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è fondamentale saper articolare le proprie ragioni in modo conforme alle strette maglie procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22328/2024) ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità dei motivi possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Approfondiamo questa decisione per capire quali sono i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dai ricorsi presentati da due persone avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano nel settembre 2023. Entrambi gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno proposto appello alla Suprema Corte di Cassazione, contestando vari aspetti della decisione di secondo grado, dalla dichiarazione di responsabilità fino al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se gli imputati avessero ragione o torto), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i ricorsi non possedessero i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché i ricorsi sono stati giudicati inammissibili. Le ragioni possono essere raggruppate in tre punti fondamentali.
Mancanza di Specificità e Analisi Critica
Il primo e più importante motivo di inammissibilità del ricorso riguarda la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi. La Corte chiarisce che ‘specificità’ non significa solo evitare argomentazioni vaghe o generiche. Significa, soprattutto, instaurare un dialogo critico con la sentenza che si sta impugnando. Il ricorso deve analizzare le argomentazioni del giudice d’appello, evidenziarne le presunte falle logiche o giuridiche e proporre una contro-argomentazione puntuale. Nel caso di specie, i ricorsi si limitavano a riproporre le proprie tesi senza un confronto reale e costruttivo con la motivazione della Corte d’Appello.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Un secondo profilo di inammissibilità è emerso dal tentativo dei ricorrenti di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o documenti), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere alla Corte di scegliere una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, basata su criteri di valutazione alternativi, è un’operazione non consentita in quella sede.
Le Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche le lamentele relative alla pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) sono state respinte. La Corte ha osservato che tali critiche non facevano altro che ribadire contestazioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione completa su tali punti, e i ricorsi non hanno introdotto nuovi e validi argomenti giuridici capaci di scardinare quel ragionamento.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Forense
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza di un’impostazione difensiva che non rispetta le regole e la funzione del giudizio di legittimità. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, con argomenti specifici, pertinenti e rigorosamente giuridici, dove la sentenza impugnata ha errato nell’applicazione della legge o nella coerenza logica della sua motivazione. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di Cassazione in un appello mascherato è destinato a fallire.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Significa che il motivo è generico, non si confronta in modo critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indica chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto, in relazione alla prima imputata, che il primo motivo di ricorso, con il quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sia privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste all base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle tonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante c di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito a pg. 5, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
considerato che le ulteriori censure, tanto della COGNOME che di COGNOME non fanno che ribadire contestazioni inerenti al trattamento sanzionatorio, in principio sottratt giudice di legittimità, ed in ogni caso compiutamente analizzate nella sentenza d’appello risolte con valutazioni inevitabilmente sovrapponibili o addirittura per relationem rispetto alla decisione di primo grado, data la evidenza e semplicità delle questioni sottoposte (cfr.pg .4 e 5 della motivazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.