Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea come la genericità delle censure conduca inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto le porte a un esame di merito. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti formali che un atto di impugnazione deve possedere per essere considerato valido.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale di Varese, successivamente parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano. Quest’ultima, pur riducendo la pena inflitta, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato per i reati a lui ascritti. Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la presunta violazione di legge in relazione al mancato accertamento di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, investita della questione, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. L’esito è stato netto: il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria pronuncia su due pilastri argomentativi interconnessi. In primo luogo, ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità, senza mai essere stato sottoposto all’attenzione della Corte d’Appello. Questo rappresenta una violazione del principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni già affrontate nel grado precedente.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, i giudici hanno stigmatizzato la totale assenza di specificità del motivo. Il ricorso era, secondo la Corte, “del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono”. Qui risiede il cuore della decisione. La Corte ha richiamato l’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone di enunciare i motivi di impugnazione con l’indicazione specifica delle censure proposte. Questo requisito, già presente nel nostro ordinamento, è stato reso ancora più stringente dalle recenti riforme legislative (la legge n. 103/2017 e il d.lgs. n. 150/2022, nota come “riforma Cartabia”), che mirano a disciplinare in modo più rigoroso il contenuto dell’atto di impugnazione per evitare ricorsi dilatori o meramente esplorativi.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Processuale
La pronuncia in esame è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza cruciale della tecnica nella redazione degli atti processuali. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la sanzione per un atto che non permette al giudice di comprendere quali siano le specifiche critiche mosse alla sentenza impugnata. Non basta lamentare genericamente una violazione di legge; è necessario articolare un’argomentazione precisa, supportata da riferimenti normativi e fattuali pertinenti. Questa ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che può essere attivato solo attraverso atti tecnicamente ineccepibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato era del tutto generico, privo di argomentazioni giuridiche e fattuali a suo sostegno, e perché è stato presentato per la prima volta in Cassazione senza essere stato discusso nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa richiede l’articolo 581 del codice di procedura penale per un’impugnazione valida?
L’articolo 581 c.p.p. richiede che i motivi di impugnazione siano enunciati con indicazioni specifiche, chiare e precise, indicando le censure proposte contro la decisione del giudice precedente. Non sono ammesse critiche generiche o astratte.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 17/10/1998
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milan parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2024 per aver ridotto la pena inflitta all’imputato, ha confermato l’affermazione responsabilità di NOME COGNOME per i reati a lui ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato è inammissibile in quanto, oltre ad essere stato dedotto la prima volta in questa sede, appare del tutto privo delle ragioni di diritto e deg elementi di fatto che lo sorreggono. L’art. 581 cod. proc. pen., nel disciplina forma dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giu 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, inte disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre COGNOME t