Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 15/06/1976
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di patteggiamento in appello ex
art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Napoli, 28 ottobre 2024), lamentando il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l’omessa motivazione circa la continuazione interna.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze
proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex
art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena
illegale;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità
di procedura ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente