Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/01/1991
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la
sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’omessa
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e
è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
osservato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale
che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta e la
personalità del ricorrente (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che con la memoria depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha
reiterato i rilievi censori già sollevati con il ricorso, così che può rinviarsi a argomentazioni sopra formulate;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025