Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1747 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Sestu il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di G iudice dell’esecuzione , ha rigettato le istanze proposte da NOME COGNOME dirette a ottenere la revoca della sentenza di condanna n. 412 del 2023, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 28 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2023, per precedente giudicato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento propone tempestivo reclamo il condannato, deducendo che, diversamente da quanto riscontrato dal Giudice dell’esecuzione, emerge chiaramente l’identità dei fatti giudicati con la sentenza n. 412 del 2023 e quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, n.
27 del 26 gennaio 2022, insistendo per la revoca dei titoli in esecuzione (sentenza n. 412 del 2023, sentenza n. 240 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova e sentenza n. 274 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca).
Il Tribunale, riscontrato che il reclamo proposto non è ammissibile trattandosi di ordinanza che ha definito un incidente di esecuzione impugnabile attraverso il ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire memoria con documentazione allegata, con la quale, in via principale, rileva che era stata legittimamente proposta opposizione avanti al medesimo G iudice dell’esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., norma reputata applicabile anche nel caso di istanza di revoca della sentenza per identità di fatti giudicati ex art. 669 cod. proc. pen., insistendo per la trasmissione degli atti al Giudice dell’opposizione.
In via gradata, il ricorrente illustra la ritenuta identità del reato di truffa, commesso ai danni di NOME COGNOME in data 19 novembre 2018, giudicato con la sentenza di cui si chiede la revoca, e quello di cui al capo 68) della sentenza n. 27 del 2022 resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, contestato come commesso in concorso con altri soggetti ai danni della medesima parte lesa (fatto commesso in data 19 novembre 2018 e indicato, per mero errore materiale, come commesso il 19 novembre 2019, oggetto di istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che legittimamente il Giudice dell’ esecuzione ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio di impugnazione qualificando come ricorso il proposto reclamo.
Invero, il provvedimento censurato è stato adottato nel contraddittorio delle parti e ha ad oggetto la richiesta, rivolta al Giudice dell’esecuzione, di revoca di una sentenza per identità di fatti, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. , materia che non rientra in quelle, indicate ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., definibili con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. oggetto di giudizio di opposizione dinanzi al medesimo Giudice dell’esecuzione.
Il caso di specie non rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e, dunque, diversamente da quanto richiesto anche con la memoria da ultimo depositata dal ricorrente, non appare riferirsi alla struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, onde dare luogo a un rinnovato esame da parte del medesimo Giudice dell’esecuzione anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti (tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061).
1.1. Dunque, correttamente qualificato il reclamo proposto quale ricorso per cassazione , si deve rilevare che l’impugnazione è inammissibile per mancata specificazione dei motivi in base ai quali andrebbe rilevata l ‘ identità dei fatti oggetto delle due sentenze indicate.
Il ricorso, infatti, è del tutto generico in quanto si limita, in modo assertivo, a fare riferimento alla dedotta identità del numero di iscrizione nel registro degli indagati, senza altro indicare specificamente.
Questo presenta evidenti profili di inammissibilità a mente del pacifico indirizzo di legittimità secondo il quale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare, in modo specifico, il vizio denunciato, così rendendolo chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
1.2. Non è possibile, infine, valutare ai fini dell’ammissibilità del ricorso principali i motivi e le ragioni, in fatto e in diritto, indicate nella memoria depositata dal ricorrente, con allegata documentazione.
Invero, i motivi prospettati nell’articolata memoria, depositata tempestivamente, non possono essere esaminati, posto che in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell’art. 593 cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l’inammissibilità dell’atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili) motivi ad integrazione, nei termini di legge (tra le altre, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850).
Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME