Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14635 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 10/10/1951 COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/08/1974
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0),
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con
cui gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del delitto di furto aggravato;
ritenuto che il ricorso di COGNOME – con il quale l’imputato si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità – sia inammissibile in
quanto del tutto aspecifico, omettendo di confrontarsi completamente con le puntuali argomentazioni fornite dai Giudici di merito (v. pagg. 4 e ss. della sentenza
impugnata);
ritenuto che il ricorso di COGNOME con il quale la Difesa lamenta vizio di motivazione in relazione al profilo inerente la commisurazione della pena inflitta
nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate – sia parimenti inammissibile
in quanto lo stesso prospetta deduzioni estremamente generiche inerenti al trattamento sanzionatorio che appare, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto che la reiterazione dell’illecito fosse sintomo di maggiore riprovevolezza e di pericolosità sociale del soggetto, avuto riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività degli stessi e alle modalità della condotta (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025.