Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 06/09/1995
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
lette le note scritte depositate nel suo interesse;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione
di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi
che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza
impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il
giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell’integrazione del dolo d
ricettazione è sufficiente la non attendibile indicazione della provenienza della
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643 – ricevuta
(ex multis:
01);
rilevato, pertanto – e con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle note scritte depositate – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.