Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 34683/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione );
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza scriminante dello stato di necessità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità pe
particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, all’aumento di pena per continuazione, alla dosimetria della pena ;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove, e , dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazi della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.