Inammissibilità del Ricorso: Cosa Significa e Quali Sono le Conseguenze
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più comuni e significativi nel processo di Cassazione. Con questo provvedimento, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere giudicata. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre l’occasione per analizzare le implicazioni di tale decisione.
I Fatti Processuali
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel maggio del 2024. La parte ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza depositata nel febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso processuale, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce alla Corte di esaminare le ragioni di fondo del ricorso stesso. La decisione di inammissibilità, quindi, non significa che la Corte abbia dato ragione o torto alla parte ricorrente nel merito, ma semplicemente che il suo appello non poteva essere legalmente considerato.
Le Conseguenze della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, ha condannato la ricorrente a sostenere due oneri economici ben precisi:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi legati al giudizio di Cassazione, che vengono posti a carico della parte la cui impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inoltre imposto il pagamento di tremila euro in favore di questo ente. Si tratta di una sanzione pecuniaria processuale prevista dalla legge proprio nei casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o prive dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, le cause possono essere molteplici. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per vizi di forma, per essere stato presentato oltre i termini di legge, o, più frequentemente, perché i motivi addotti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), ma tentano di ottenere un riesame dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali rigorose. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda, ma comporta anche significative conseguenze economiche per la parte ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso che sia tecnicamente ineccepibile e fondato su motivi di legittimità validi, per evitare una chiusura del processo in rito con annessa condanna economica.
Qual è stata la decisione principale della Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla parte ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza precedente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello di Palermo, diventa definitiva e non più contestabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 01/04/1992
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34683/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione );
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza scriminante dello stato di necessità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità pe
particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, all’aumento di pena per continuazione, alla dosimetria della pena ;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove, e , dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazi della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.