Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 20/04/1999
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
14118/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti tutti da genericità
rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la
infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito
alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta di guida tenuta durante la fuga a bordo del ciclomotore per sottrarsi
al controllo degli agenti di polizia dopo essere stato visto disfarsi di un oggetto, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva dell’estraneità
del passeggero alla fuga, circa la condivisione delle sue modalità, compreso il danneggiamento dell’auto di servizio, non essendo evidentemente necessario un
accordo preventivo;
ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto
delle circostanze di fatto coerentemente valutate nella motivazione della sentenza di appello, mentre nulla risulta essere stato dedotto in appello sulle caratteristiche
dell’autovettura speronata ai fini dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art.625, comma 7 c.p.;
ritenuto che la memoria difensiva degli avv .ti NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
iere estensore
Così deciso 1’11 luglio 2025
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