Inammissibilità del ricorso: quando riproporre le stesse argomentazioni non paga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’ inammissibilità del ricorso quando questo si limita a essere una mera riproduzione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione offre uno spunto importante per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava diversi aspetti della decisione, tra cui il giudizio sulla sua responsabilità, l’attribuzione a suo carico della sostanza sequestrata e la ricostruzione generale dei fatti che aveva portato alla condanna per la detenzione illecita.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. Oltre a dichiarare l’ inammissibilità del ricorso, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Funzione del Ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dietro la sua decisione. Le motivazioni si possono riassumere nei seguenti punti chiave:
- Natura Ripetitiva delle Doglianze: Il ricorso non introduceva elementi di novità. Le censure sollevate erano una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e disattesi dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questi ultimi avevano già fornito motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti per respingere le tesi difensive.
- Il Ruolo della Cassazione: La Corte ha implicitamente ricordato che il suo compito non è quello di effettuare un terzo giudizio sul fatto. Il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge o palesi incongruenze logiche nella motivazione della sentenza impugnata, non per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda.
- Assenza di Vizi Logici: I giudici di legittimità hanno sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero immuni da “manifeste incongruenze logiche”. La decisione di secondo grado era ben motivata e coerente con le emergenze processuali. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di far emergere presunte contraddizioni è stato ritenuto infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato. Chi intende presentare ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare specifici errori di diritto o difetti di motivazione che rendano la sentenza palesemente illogica o illegittima. La semplice riproposizione delle stesse difese, sperando in un esito diverso, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna a ulteriori spese. La decisione serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, da utilizzare con cognizione di causa e solo in presenza di vizi specifici, non una terza opportunità per ridiscutere l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze e censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza presentare nuovi profili di illegittimità o manifeste incongruenze logiche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove?
No, sulla base di questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda o una diversa interpretazione delle prove. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avve sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze riguardanti il g responsabilità, la riferibilità al ricorrente della sostanza sequestrata e la ricostru in termini tali da disvelare la finalità illecita della detenzione meramente riproduttiv censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con ar giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, c riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a mende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.