Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle conclusioni più comuni e allo stesso tempo più severe nel processo penale: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Questo esito non solo pone fine al percorso legale dell’imputato, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo questa breve ma incisiva decisione per comprendere meglio cosa significa e perché è così rilevante.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Il caso ha origine da un ricorso presentato da una donna avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 12 dicembre 2024. La ricorrente ha cercato di ottenere una revisione di tale decisione rivolgendosi al più alto grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 giugno 2025, ha tagliato corto il processo. Senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, i giudici hanno dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa dichiarazione significa che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Le ragioni possono essere molteplici e non sono specificate nel testo, ma tipicamente includono motivi come:
* La tardività della presentazione del ricorso.
* La mancanza di motivi specifici e pertinenti previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (che giudica solo la legittimità e non i fatti).
* La proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, compito riservato ai giudici di primo e secondo grado.
L’effetto immediato dell’inammissibilità è la conferma definitiva della sentenza impugnata, che passa così in giudicato.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
Il provvedimento è estremamente sintetico e non articola le motivazioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Questa prassi è comune quando i vizi del ricorso sono talmente evidenti da non richiedere una complessa argomentazione giuridica. La motivazione, in questi casi, è implicita nella stessa formula utilizzata: il ricorso è stato ritenuto privo delle condizioni necessarie per un esame nel merito. Di conseguenza, la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questa vicenda sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una semplice formalità, ma un atto che sigilla l’esito del processo. Per la ricorrente, ciò significa non solo che la condanna della Corte d’Appello è ora definitiva, ma anche che dovrà farsi carico di un ulteriore onere economico. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per la redazione di un ricorso per Cassazione, un atto che richiede un’altissima precisione giuridica e il rispetto di requisiti formali molto stringenti.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza specifica il motivo dell’inammissibilità del ricorso?
No, il testo dell’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile, limitandosi a dichiararlo tale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il 13/01/1986
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso non rappresentino
altro che la pedissequa riproposizione di motivi già formulati con l’atto d’appello ed adeguatamente affrontati dalla Corte di appello con motivazione priva di
contraddizioni e di manifeste illogicità;
considerato, in ogni caso, la manifesta infondatezza della tesi difensiva
addotta, del rinvenimento della refurtiva nel corso di una passeggiata nel bosco, e considerata altresì la correttezza giuridica della decisione che ha escluso la
base al circostanza attenuante dell’art. 648, quarto comma, cod. proc. pen. tn
valore del compendio ricettato ed al profilo criminologico dell’imputata, basato sui precedenti;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ritenuto,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 , giugno 2025.