Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso non rappresentino
altro che la pedissequa riproposizione di motivi già formulati con l’atto d’appello ed adeguatamente affrontati dalla Corte di appello con motivazione priva di
contraddizioni e di manifeste illogicità;
considerato, in ogni caso, la manifesta infondatezza della tesi difensiva
addotta, del rinvenimento della refurtiva nel corso di una passeggiata nel bosco, e considerata altresì la correttezza giuridica della decisione che ha escluso la
base al circostanza attenuante dell’art. 648, quarto comma, cod. proc. pen. tn
valore del compendio ricettato ed al profilo criminologico dell’imputata, basato sui precedenti;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ritenuto,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 , giugno 2025.