Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (sulla responsabilità dell’imputato si vedano pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
non superano il vaglio si ammissibilità nemmeno il motivo relativi alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circos
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame
delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabi in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.