Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza offre uno spunto per comprendere le conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione che non rispetta tali requisiti, culminando in una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Questo articolo analizza il caso, spiegando cosa significa concretamente questa decisione e quali sono le sue implicazioni.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte, sperando in un annullamento o una riforma della decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, cioè non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. Si ferma, invece, a un livello precedente, constatando che l’atto di impugnazione era viziato e, pertanto, non poteva essere esaminato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e significative:
1. Definitività della sentenza impugnata: La decisione della Corte d’Appello di Napoli è diventata definitiva e irrevocabile.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche della decisione, è possibile delineare le cause più comuni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando:
* I motivi sono generici: L’atto di impugnazione non specifica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge che si contestano alla sentenza precedente.
* Si contestano i fatti: Il ricorrente tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte è infatti ‘giudice di legittimità’, non di merito.
* Mancano i requisiti di legge: Il ricorso è presentato fuori termine, non è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, o manca di altri elementi formali essenziali.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio aperto a qualsiasi tipo di contestazione, ma uno strumento mirato a correggere specifici errori di diritto. La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che rende definitiva la condanna e comporta costi economici rilevanti per chi tenta di adire la Suprema Corte senza un valido fondamento giuridico. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi rigorosi, ben motivati in punto di diritto e conformi alle prescrizioni del codice di procedura.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso risultato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un caso quando giudica un ricorso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il 09/07/1975
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (sulla responsabilità dell’imputato si vedano pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
non superano il vaglio si ammissibilità nemmeno il motivo relativi alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., al diniego delle circos
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame
delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabi in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.