Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Mette un Punto Fermo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità che un’impugnazione rispetti precisi requisiti per poter essere esaminata. In caso contrario, la conseguenza è drastica: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze negative che ne derivano per chi lo ha proposto. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio il suo significato e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Un soggetto, ritenendosi leso da tale decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso veniva quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la valutazione.
La Decisione della Suprema Corte
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile. Il collegio ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questa pronuncia non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non poteva nemmeno essere preso in considerazione. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni e le ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le specifiche ragioni che hanno portato a questa decisione. Tuttavia, possiamo analizzare in generale i motivi per cui un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile. La legge prevede che l’impugnazione davanti alla Suprema Corte possa essere proposta solo per specifici vizi della sentenza impugnata (i cosiddetti ‘motivi di ricorso’), come la violazione di legge o il vizio di motivazione. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando:
* È presentato fuori termine: La legge stabilisce scadenze perentorie per impugnare una sentenza.
* Manca dei requisiti formali: L’atto deve avere una struttura e un contenuto specifici.
* I motivi sono generici o manifestamente infondati: Le censure alla sentenza devono essere specifiche, pertinenti e non palesemente prive di fondamento giuridico.
* Si chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti: La Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado.
Nel caso specifico, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, che ha impedito un esame approfondito delle doglianze del ricorrente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un aspetto cruciale: presentare un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che non ammette improvvisazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia. Questa ordinanza, quindi, funge da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e le reali possibilità di successo prima di adire la Suprema Corte.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte. Di conseguenza, i giudici non possono entrare nel merito delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 21/01/1980
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta • n :4 4 ai C..onsigliere NOME COGNOME.
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato
era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla pronuncia di condanna
e alla valutazione del compendio probatorio, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto –
fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 23 ottobre 2024