Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45682 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta • n :4 4 ai C..onsigliere NOME COGNOME,.
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato
era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla pronuncia di condanna
e alla valutazione del compendio probatorio, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto –
fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 23 ottobre 2024