Inammissibilità del ricorso: quando l’impugnazione si ferma
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale, poiché determina l’impossibilità per il giudice di esaminare il caso nel merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma di tale decisione. Il ricorso veniva quindi sottoposto all’esame della Suprema Corte in un’udienza tenutasi nell’aprile del 2025. All’esito dell’udienza e della relazione del Consigliere designato, la Corte ha emesso la propria decisione.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel vivo delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, puramente procedurale. In sostanza, il ricorso presentava dei vizi tali da non poter essere nemmeno discusso nel merito. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza è sintetico e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità) o la mancanza di interesse ad agire. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema processuale: l’accesso alla giustizia deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. L’inammissibilità del ricorso non è una semplice formalità, ma una barriera che impedisce di riesaminare una decisione, rendendola definitiva. Per il cittadino, ciò significa che l’assistenza di un legale esperto è cruciale non solo per difendersi nel merito, ma anche per garantire che eventuali impugnazioni siano redatte in modo tecnicamente corretto, evitando così conseguenze negative sia dal punto di vista giudiziario che economico.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, impedendo così un esame nel merito del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. Inoltre, scattano sanzioni economiche a carico di chi ha proposto il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ENNA il 19/02/1969
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento
della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa (nel
sostenere che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta e oppositiva), omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi del reato di cui
all’art. 337 cod. pen. (p.2 sentenza);
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l’esclusione della particolare tenuità del fatto, in quanto la motivazione dà adeguatamente
conto dei parametri di valutazione applicati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere este
Il Pr idente