Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 21 marzo 2025 offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un esito procedurale che blocca l’esame nel merito di un’impugnazione. Comprendere questo concetto è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario, poiché evidenzia come l’accesso alla Suprema Corte sia regolato da requisiti formali e sostanziali molto stringenti.
Il Caso in Esame: Un Percorso Giudiziario Terminato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 14 dicembre 2023. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una pronuncia puramente processuale.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha tagliato corto il percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici supremi non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente (la cosiddetta “questione di merito”), ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Hanno riscontrato la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere validamente esaminato.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
Un aspetto non secondario di tale pronuncia riguarda le conseguenze economiche per il ricorrente. Come di prassi in questi casi, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto concisa e non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche, possiamo delineare le motivazioni tipiche che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Spesso, un ricorso viene respinto in questa fase preliminare perché:
1. I motivi sono generici: L’atto di impugnazione non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate o applicate erroneamente nella sentenza impugnata.
2. Si sollevano questioni di fatto: Il ricorrente tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove (ad esempio, la credibilità di un testimone), compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito.
3. Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
4. Vizi formali: Il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge o da un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Nel caso specifico, la decisione è stata presa dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato, il quale ha evidentemente evidenziato al collegio la presenza di uno di questi vizi ostativi.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio in Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione del diritto. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una valutazione sull’innocenza o colpevolezza, ma una constatazione che l’appello non possiede i requisiti per essere giudicato. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, focalizzati su questioni di pura legittimità, per evitare che il percorso verso la giustizia si interrompa prematuramente con conseguenze anche economiche per l’assistito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso risultato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, di regola, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondamento.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”, non di merito. Il suo compito è assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge, senza poter effettuare una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/01/1988
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati – diretti a contes giudizio di responsabilità con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all’evasione contes
la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle generiche, non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati
‘e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, il tutto con argomentare che rende il relativo giudizio di merito su tali punti non censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.